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			Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Articolo 109
Articolo 109
			Ispezioni del Ministero della salute e AIFA
		
			
1. Ferme restando le competenze affidate dal presente decreto alle regioni e alle province autonome, il Ministero della salute e l'AIFA possono effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso i magazzini e le altre sedi 
autorizzati, sul territorio nazionale,
 in cui vengono conservati medicinali e sostanze attive
, per accertamenti attinenti a profili di propria competenza. 
2. Su richiesta del Ministero della salute e dell'AIFA le ispezioni di cui al comma 1 possono essere effettuate dalle regioni e dalle province autonome 
, per i locali da loro autorizzati e stabiliti sul loro territorio
.