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			Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Articolo 70
Articolo 70
			Reclami e ritiri del medicinale
		
			
1. Per i medicinali, il produttore mette in opera un sistema che registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido, in qualunque momento, dei medicinali già nella rete di distribuzione. Egli registra ed esamina ogni reclamo relativo a difetti e informa l'AIFA e, se del caso, il titolare dell'AIC di tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri dal mercato o ad anormali limitazioni delle forniture e, nei limiti del possibile, indica i Paesi di destinazione. I ritiri dal mercato sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7
2. 
COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2019, N. 37
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3. 
COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2019, N. 37
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