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			Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Articolo 65
Articolo 65
			Locali e attrezzature
		
			
1. Nel rispetto, comunque, delle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, di sicurezza e sanitaria, 
il produttore garantisce che
 l'ubicazione, la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la manutenzione degli stabilimenti e degli impianti di produzione sono adeguati alle attività che vi dovranno essere svolte. 
2. 
I locali e le attrezzature
 di produzione sono organizzati, progettati e fatti funzionare in modo da minimizzare i rischi di errore e da permettere pulizia e manutenzione efficaci onde evitare contaminazioni, contaminazioni crociate e, in genere, effetti deleteri sulla qualità del prodotto. 
3. 
I locali e le attrezzature
 da usare in fasi del processo produttivo o di importazione
 decisive per la qualità dei prodotti sono sottoposti a qualifica e convalida, così come disciplinate nella pubblicazione richiamata nell'articolo 60.