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			Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Articolo 156
Articolo 156
			Certificazioni concernenti la produzione di medicinali
		
			
1. L'AIFA certifica, a richiesta del produttore, dell'esportatore o delle autorità di un paese terzo importatore, il possesso da parte del produttore dell'autorizzazione alla produzione di medicinali e 
 
sostanze attive
. Nel rilasciare il certificato, l'AIFA: a) tiene conto delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale della sanità; 
b) fornisce, per i medicinali già autorizzati e destinati all'esportazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto. 
2. Il produttore che non sia in possesso di un'AIC è tenuto a fornire all'AIFA, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, i motivi della mancanza di tale autorizzazione, nonché copia dell'AIC nel Paese di destinazione, o la domanda di autorizzazione presentata alle autorità di tale Paese.