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			Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Articolo 67
Articolo 67
			Produzione
		
			
1. I produttori garantiscono che le varie operazioni di produzione siano effettuate secondo istruzioni e procedure prestabilite e in base alle norme di buona fabbricazione. I produttori mettono a disposizione altresì risorse adeguate e sufficienti per l'esecuzione dei controlli durante la produzione.
Deviazioni dalle procedure e difetti di produzione sono documentati e accuratamente investigati.
Deviazioni dalle procedure e difetti di produzione sono documentati e accuratamente investigati.
2. Adeguati provvedimenti tecnico-organizzativi sono presi per evitare contaminazioni crociate e frammischiamenti. 
3. Ogni nuova produzione o modifica importante alla produzione di un medicinale è convalidata. Fasi critiche dei processi produttivi sono regolarmente oggetto di nuova convalida
4. 
COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2019, N. 37
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