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Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, Articolo 12
Articolo 12
Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
1.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48
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2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48
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3. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 75 del 1993, a norma dell'articolo 2, secondo e terzo comma, del codice penale.
4. Non sono tenuti all'obbligo di scorta di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, i depositi commerciali ed industriali limitatamente ai serbatoi per prodotti di cui alle categorie a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.