Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie
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Preambolo
1ABROGATO
2ABROGATO
3ABROGATO
4ABROGATO
5ABROGATO
6ABROGATO
7ABROGATO
8ABROGATO
9ABROGATO
10ABROGATO
11ABROGATO
12Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
13ABROGATO
14ABROGATO
15ABROGATO
16ABROGATO
17ABROGATO
18ABROGATO
19ABROGATO
20Impieghi agevolati
21ABROGATO
22ABROGATO
23ABROGATO
24ABROGATO
25ABROGATO
26ABROGATO
27Prodotti soggetti ad accisa
28ABROGATO
29Criteri generali
29-bis
30ABROGATO
31ABROGATO
32Compiti del Dipartimento delle dogane e imposte indirette Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni
33Disposizioni transitorie
34ABROGATO
35Soppressione di imposte
36Modificazione di talune aliquote
37Operazioni intracomunitarie
38Acquisti intracomunitari
38-bis Definizione di vendite a distanza.
38-ter Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call-off stock".
39 Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari
40Territorialità delle operazioni intracomunitarie
41Cessioni intracomunitarie non imponibili
41-bis Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock".
41-ter Cessioni a catena.
42Acquisti non imponibili o esenti
43Base imponibile ed aliquota
44Soggetti passivi
45Detrazione
46Fatturazione delle operazioni intracomunitarie
47Registrazione delle operazioni intracomunitarie
48Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale
49Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa
50Obblighi connessi agli scambi intracomunitari
50-bisDepositi fiscali ai fini IVA
51Disposizioni relative ai produttori agricoli
52Cessioni a viaggiatori
53Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi
54Sanzioni
55Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri
56Norme applicabili
57Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
58Operazioni non imponibili
59Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione
60Disposizioni transitorie
61Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partiva IVA
62Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta
62-bisStudi di settore
62-ter Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo
62-quater Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi
62-quinquies Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo - Abrogazioni
62-sexiesAttività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili
63Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici
64Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri
65Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso. Imposta erariale di trascrizione
66Modificazioni di disposizioni agevolative
67Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine
68Modifiche alla tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358
69Disposizioni in materia di contenzioso tributario
70Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, Articolo 47

Articolo 47
Registrazione delle operazioni intracomunitarie

1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto.
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2. I contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo articolo 24 anziché in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1.
3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.
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4. Le fatture relative alle cessioni intra-comunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.
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5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.