Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie
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Preambolo
1ABROGATO
2ABROGATO
3ABROGATO
4ABROGATO
5ABROGATO
6ABROGATO
7ABROGATO
8ABROGATO
9ABROGATO
10ABROGATO
11ABROGATO
12Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
13ABROGATO
14ABROGATO
15ABROGATO
16ABROGATO
17ABROGATO
18ABROGATO
19ABROGATO
20Impieghi agevolati
21ABROGATO
22ABROGATO
23ABROGATO
24ABROGATO
25ABROGATO
26ABROGATO
27Prodotti soggetti ad accisa
28ABROGATO
29Criteri generali
29-bis
30ABROGATO
31ABROGATO
32Compiti del Dipartimento delle dogane e imposte indirette Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni
33Disposizioni transitorie
34ABROGATO
35Soppressione di imposte
36Modificazione di talune aliquote
37Operazioni intracomunitarie
38Acquisti intracomunitari
38-bis Definizione di vendite a distanza.
38-ter Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call-off stock".
39 Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari
40Territorialità delle operazioni intracomunitarie
41Cessioni intracomunitarie non imponibili
41-bis Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock".
41-ter Cessioni a catena.
42Acquisti non imponibili o esenti
43Base imponibile ed aliquota
44Soggetti passivi
45Detrazione
46Fatturazione delle operazioni intracomunitarie
47Registrazione delle operazioni intracomunitarie
48Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale
49Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa
50Obblighi connessi agli scambi intracomunitari
50-bisDepositi fiscali ai fini IVA
51Disposizioni relative ai produttori agricoli
52Cessioni a viaggiatori
53Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi
54Sanzioni
55Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri
56Norme applicabili
57Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
58Operazioni non imponibili
59Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione
60Disposizioni transitorie
61Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partiva IVA
62Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta
62-bisStudi di settore
62-ter Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo
62-quater Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi
62-quinquies Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo - Abrogazioni
62-sexiesAttività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili
63Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici
64Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri
65Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso. Imposta erariale di trascrizione
66Modificazioni di disposizioni agevolative
67Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine
68Modifiche alla tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358
69Disposizioni in materia di contenzioso tributario
70Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, Articolo 44

Articolo 44
Soggetti passivi

1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni
e gli acquisti intracomunitari.
L'imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
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2. In deroga al comma 1, l'imposta e` dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b)
LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18
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3.
Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 17 del medesimo decreto.
Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza puo' essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, nonché alla compilazione, ancorché le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6.
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4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17,
terzo comma
, del medesimo decreto.
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AGGIORNAMENTO (37)
La L. 7 luglio 2009, n. 88 ha disposto (con l'art. 24, comma 9) che le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata gia` applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.


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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le suddette modifiche si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.