Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie
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Preambolo
1ABROGATO
2ABROGATO
3ABROGATO
4ABROGATO
5ABROGATO
6ABROGATO
7ABROGATO
8ABROGATO
9ABROGATO
10ABROGATO
11ABROGATO
12Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
13ABROGATO
14ABROGATO
15ABROGATO
16ABROGATO
17ABROGATO
18ABROGATO
19ABROGATO
20Impieghi agevolati
21ABROGATO
22ABROGATO
23ABROGATO
24ABROGATO
25ABROGATO
26ABROGATO
27Prodotti soggetti ad accisa
28ABROGATO
29Criteri generali
29-bis
30ABROGATO
31ABROGATO
32Compiti del Dipartimento delle dogane e imposte indirette Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni
33Disposizioni transitorie
34ABROGATO
35Soppressione di imposte
36Modificazione di talune aliquote
37Operazioni intracomunitarie
38Acquisti intracomunitari
38-bis Definizione di vendite a distanza.
38-ter Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call-off stock".
39 Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari
40Territorialità delle operazioni intracomunitarie
41Cessioni intracomunitarie non imponibili
41-bis Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock".
41-ter Cessioni a catena.
42Acquisti non imponibili o esenti
43Base imponibile ed aliquota
44Soggetti passivi
45Detrazione
46Fatturazione delle operazioni intracomunitarie
47Registrazione delle operazioni intracomunitarie
48Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale
49Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa
50Obblighi connessi agli scambi intracomunitari
50-bisDepositi fiscali ai fini IVA
51Disposizioni relative ai produttori agricoli
52Cessioni a viaggiatori
53Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi
54Sanzioni
55Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri
56Norme applicabili
57Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
58Operazioni non imponibili
59Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione
60Disposizioni transitorie
61Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partiva IVA
62Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta
62-bisStudi di settore
62-ter Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo
62-quater Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi
62-quinquies Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo - Abrogazioni
62-sexiesAttività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili
63Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici
64Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri
65Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso. Imposta erariale di trascrizione
66Modificazioni di disposizioni agevolative
67Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine
68Modifiche alla tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358
69Disposizioni in materia di contenzioso tributario
70Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, Articolo 60

Articolo 60
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.
2. In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1 gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all'atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.
3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1 gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma, lettera d) del citato decreto n. 633 del 1972.
4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a:
a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica europea;
b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza;
c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a lire 20 mila.
5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all'imposta ancorché anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l'articolo 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l'articolo 50, comma 6, ai fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti.
6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1 gennaio 1993, resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, semprechè le cessioni siano non imponibili anche a norma dell'articolo 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, ancorché le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1 gennaio 1993.