Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie
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Preambolo
1ABROGATO
2ABROGATO
3ABROGATO
4ABROGATO
5ABROGATO
6ABROGATO
7ABROGATO
8ABROGATO
9ABROGATO
10ABROGATO
11ABROGATO
12Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
13ABROGATO
14ABROGATO
15ABROGATO
16ABROGATO
17ABROGATO
18ABROGATO
19ABROGATO
20Impieghi agevolati
21ABROGATO
22ABROGATO
23ABROGATO
24ABROGATO
25ABROGATO
26ABROGATO
27Prodotti soggetti ad accisa
28ABROGATO
29Criteri generali
29-bis
30ABROGATO
31ABROGATO
32Compiti del Dipartimento delle dogane e imposte indirette Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni
33Disposizioni transitorie
34ABROGATO
35Soppressione di imposte
36Modificazione di talune aliquote
37Operazioni intracomunitarie
38Acquisti intracomunitari
38-bis Definizione di vendite a distanza.
38-ter Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call-off stock".
39 Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari
40Territorialità delle operazioni intracomunitarie
41Cessioni intracomunitarie non imponibili
41-bis Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock".
41-ter Cessioni a catena.
42Acquisti non imponibili o esenti
43Base imponibile ed aliquota
44Soggetti passivi
45Detrazione
46Fatturazione delle operazioni intracomunitarie
47Registrazione delle operazioni intracomunitarie
48Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale
49Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa
50Obblighi connessi agli scambi intracomunitari
50-bisDepositi fiscali ai fini IVA
51Disposizioni relative ai produttori agricoli
52Cessioni a viaggiatori
53Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi
54Sanzioni
55Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri
56Norme applicabili
57Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
58Operazioni non imponibili
59Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione
60Disposizioni transitorie
61Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partiva IVA
62Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta
62-bisStudi di settore
62-ter Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo
62-quater Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi
62-quinquies Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo - Abrogazioni
62-sexiesAttività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili
63Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici
64Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri
65Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso. Imposta erariale di trascrizione
66Modificazioni di disposizioni agevolative
67Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine
68Modifiche alla tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358
69Disposizioni in materia di contenzioso tributario
70Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, Articolo 41

Articolo 41
Cessioni intracomunitarie non imponibili

1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;
b) le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea. La disposizione non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il cedente non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea; 2) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato; 3) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro; in tal caso l'opzione è comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni; (51)
b-bis) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro; (51)
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):
a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 FEBBRAIO 1997, N. 28;
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia. (42)
2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali. (45)
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati. (38)