Menu
Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, Articolo 68
Articolo 68
Modifiche alla tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358
1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è aggiunto il seguente periodo: "Le direzioni compartimentali del territorio sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in un servizio amministrativo e in un servizio tecnico, i quali sono ripartiti, con decreto del Ministro delle finanze, in reparti corrispondenti di regola alle direzioni centrali del dipartimento del territorio.".
2. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le voci sottoelencate della tabella allegata alla legge n. 358 del 1991, sono sostituite o integrate come segue:
a) nella qualifica di "dirigente superiore" del ruolo amministrativo:
1) la funzione "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti" è sostituita con quella di "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti e direttore compartimentale";
2) la funzione "direttore di serivizio o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali" è sostituita con quella di "direttore di servizio nelle direzioni regionali o compartimentali";
3) dopo la funzione "capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali o compartimentali" è aggiunta quella di "ispettore generale regionale e compartimentale";
1) la funzione "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti" è sostituita con quella di "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti e direttore compartimentale";
2) la funzione "direttore di serivizio o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali" è sostituita con quella di "direttore di servizio nelle direzioni regionali o compartimentali";
3) dopo la funzione "capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali o compartimentali" è aggiunta quella di "ispettore generale regionale e compartimentale";
b) nella qualifica di "primo dirigente" del ruolo amministrativo:
1) la funzione "direttore di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali" è sostituita con quella di "direttore di divisione o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali";
2) la funzione "ispettore capo" è sostituita con quella di "ispettore capo regionale e compartimentale";
1) la funzione "direttore di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali" è sostituita con quella di "direttore di divisione o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali";
2) la funzione "ispettore capo" è sostituita con quella di "ispettore capo regionale e compartimentale";
c) nella qualifica di "dirigente superiore" del ruolo tecnico:
1) la funzione "direttore regionale" è sostituita con quella di "direttore compartimentale";
2) la funzione "direttore di reparto tecnico nelle direzioni regionali" è sostituita con quella di "direttore di servizio tecnico nelle direzioni compartimentali";
3) la funzione "ispettore generale regionale" è sostituita con quella di "ispettore generale centrale e compartimentale";
1) la funzione "direttore regionale" è sostituita con quella di "direttore compartimentale";
2) la funzione "direttore di reparto tecnico nelle direzioni regionali" è sostituita con quella di "direttore di servizio tecnico nelle direzioni compartimentali";
3) la funzione "ispettore generale regionale" è sostituita con quella di "ispettore generale centrale e compartimentale";
d) nella qualifica di "primo dirigente" del ruolo tecnico:
1) la funzione "direttore di divisione nelle direzioni" è sostituita con quella di "direttore di divisione negli uffici centrali e nelle direzioni centrali";
2) la funzione "direttore di reparto nelle direzioni regionali" è sostituita con quella di "direttore di reparto nelle direzioni compartimentali";
3) la funzione "ispettore capo regionale" è sostituita con quella di "ispettore capo centrale e compartimentale".
1) la funzione "direttore di divisione nelle direzioni" è sostituita con quella di "direttore di divisione negli uffici centrali e nelle direzioni centrali";
2) la funzione "direttore di reparto nelle direzioni regionali" è sostituita con quella di "direttore di reparto nelle direzioni compartimentali";
3) la funzione "ispettore capo regionale" è sostituita con quella di "ispettore capo centrale e compartimentale".
3. Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna delle qualifiche di cui al comma 2, è soppressa all'interno di esse la ripartizione numerica in posti di funzione.