Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie
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Preambolo
1ABROGATO
2ABROGATO
3ABROGATO
4ABROGATO
5ABROGATO
6ABROGATO
7ABROGATO
8ABROGATO
9ABROGATO
10ABROGATO
11ABROGATO
12Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
13ABROGATO
14ABROGATO
15ABROGATO
16ABROGATO
17ABROGATO
18ABROGATO
19ABROGATO
20Impieghi agevolati
21ABROGATO
22ABROGATO
23ABROGATO
24ABROGATO
25ABROGATO
26ABROGATO
27Prodotti soggetti ad accisa
28ABROGATO
29Criteri generali
29-bis
30ABROGATO
31ABROGATO
32Compiti del Dipartimento delle dogane e imposte indirette Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni
33Disposizioni transitorie
34ABROGATO
35Soppressione di imposte
36Modificazione di talune aliquote
37Operazioni intracomunitarie
38Acquisti intracomunitari
38-bis Definizione di vendite a distanza.
38-ter Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call-off stock".
39 Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari
40Territorialità delle operazioni intracomunitarie
41Cessioni intracomunitarie non imponibili
41-bis Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock".
41-ter Cessioni a catena.
42Acquisti non imponibili o esenti
43Base imponibile ed aliquota
44Soggetti passivi
45Detrazione
46Fatturazione delle operazioni intracomunitarie
47Registrazione delle operazioni intracomunitarie
48Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale
49Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa
50Obblighi connessi agli scambi intracomunitari
50-bisDepositi fiscali ai fini IVA
51Disposizioni relative ai produttori agricoli
52Cessioni a viaggiatori
53Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi
54Sanzioni
55Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri
56Norme applicabili
57Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
58Operazioni non imponibili
59Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione
60Disposizioni transitorie
61Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partiva IVA
62Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta
62-bisStudi di settore
62-ter Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo
62-quater Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi
62-quinquies Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo - Abrogazioni
62-sexiesAttività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili
63Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici
64Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri
65Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso. Imposta erariale di trascrizione
66Modificazioni di disposizioni agevolative
67Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine
68Modifiche alla tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358
69Disposizioni in materia di contenzioso tributario
70Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, Articolo 61

Articolo 61
Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partiva IVA


1. Gli articoli 4, 75, 80 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti:


=====================================================================
Art. Indicazioni degli atti Ammontare N o t e
soggetti a tassa delle tasse
in lire
_____________________________________________________________________ 4 1. Iscrizioni nel registro 1. Fino all'attuazione del delle imprese relative a registro delle imprese, le
società nazionali e a so- tasse relative alle iscri-
cietà estere aventi la zioni degli atti costitutivi sede legale o l'oggetto di società e alle iscrizio- principale nel territorio ni previste dagli articoli
dello Stato (articoli 2188, del codice civile indicati
2200, 2296, 2315, 2330, nel comma 2 sono dovute per 2464, 2475, 2505 e 2507 del le corrispondenti iscrizioni codice civile; articolo 3 nei registri di cancelleria del decreto-legge 19 dicem- dei tribunali da eseguire
bre 1984, n. 853, convertito, secondo le disposizioni per con modificazioni, dalla l'attuazione del codice
legge 17 febbraio 1985, n. civile (articoli 100 e 108). 17, e successive modifica-
zioni):
a) atto costitutivo 500.000 2. Le tasse non sono dovu- b) altri atti sociali sog- te dalle società cooperati- getti ad iscrizione in base ve, di mutua assicurazione e alle disposizioni del di mutuo soccorso, dalle
codice civile 250.000 società sportive di cui
2. Iscrizioni nel registro all'articolo 10 della legge delle imprese relative a 23 marzo 1981, n. 91, e
società estere con sede dalle società di ogni tipo secondaria nel territorio che non svolgono attività
dello Stato, a imprenditori commerciali i cui beni immo- individuali, a consorzi ed bili sono totalmente desti- altri enti pubblici e privati nati allo svolgimento dell
con o senza personalità attività politiche dei par- giuridica diversi dalle titi rappresentati nelle
società (articoli 2188, assemblee nazionali e regio- 2195, 2196, 2197, 2201, nali, delle attività cultu- 2506 e 2612 del codice rali, ricreative, sportive
civile) 250.000 ed educative dei circoli
aderenti ad organizzazioni
nazionali legalmente ricono- sciute, delle attività
sindacali dei sindacati
rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro. Il deposito di
atti non si considera sog-
getto alla tassa quando è
effettuato per finalità
diverse dalla iscrizione.
Tra gli atti sociali
soggetti a tassa non si
intendono compresi i
trasferimenti delle quote
sociali di cui agli articoli
2479 e 2479-bis del codice
civile né gli elenchi dei
soci depositati a norma degli
articoli 2435, ultimo
comma, e 2493 del codice
civile.
75 1. Iscrizione nel registro 1. La somma correlata alla dei concessionari del popolazione di ogni ambito
servizio di riscossione dei territoriale è dovuta in
tributi (articolo 11 del aggiunta alla quota fissa.
decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43; articolo 4 del
decreto del Ministro delle
finanze 5 dicembre 1989)
nonché negli albi nazionali
per la gestione dei servizi
di riscossione dei tributi
regionali, provinciali e
comunali:
a) per l'iscrizione:
1) quota fissa 120.000
2) per ogni ambito ter-
ritoriale avente una
popolazione residente
compresa tra 50.000 e
100.000 abitanti 500.000
3) per ogni ambito ter-
ritoriale avente una
popolazione residente
compresa tra 100.001 e
500.000 abitanti 1.000.000
4) per ogni ambito ter-
ritoriale avente una
popolazione residente
compresa tra 500.001 e
1.000.000 di abitanti 2.000.000
5) per ogni ambito ter-
ritoriale avente una
popolazione residente
con oltre 1.000.000 di
abitanti 4.000.000
b) annuale la stessa
di cui alla
lettera
a)
2. Iscrizione nell'albo
nazionale dei collettori
(articolo 91 del citato
decreto del Presidente
della Repubblica n. 43
del 1988; decreto del
Ministro delle finanze
5 dicembre 1989):
a) per l'iscrizione 120.000
b) annuale 120.000
80 1. Licenza o documento 1. La tassa è dovuta, con sostitutivo per l'impiego riferimento al numero di
di apparecchiature termi- mesi di utenza considerati
nali per il servizio radio- in ciascuna bolletta,
mobile pubblico terrestre congiuntamente al canone di di comunicazione (art. 318 abbonamento.
del decreto del Presidente 2. Le modalità e i termi- della Repubblica 29 marzo ni di versamento all'erario 1973, n. 156; art. 3 del delle tasse riscosse dal
decreto-legge 13 maggio concessionario del servizio 1991, n. 151, convertito, sono stabiliti con decreto
con modificazioni, dalla del Ministro delle finanze, legge 12 luglio 1991, n. di concerto con il Ministro 202; decreto del Ministro delle poste e delle teleco- delle poste e delle teleco- municazioni.
municazioni 23 aprile 1993); 3. La tassa non è dovuta
per ogni mese di utenza: per le licenze o i documenti a) utenze residenziali 10.000 sostitutivi intestati ad
b) utenze affari 25.000 invalidi a seguito di perdi- ta anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti.
L'invalidità deve essere
attestata dalla competente
unità sanitaria locale e la relativa certificazione pro- dotta al concessionario del servizio all'atto della sti- pulazione dell'abbonamento. 88 1. Attribuzione del numero 1. La tassa non è dovuta, di partita IVA (art. 35 del per l'attribuzione del nume- decreto del Presidente ro di partita IVA ai sogget- della Repubblica 26 ottobre ti non residenti e senza
1972, n. 633): stabile organizzazione nel
a) alle società di ogni territorio dello Stato e
tipo e agli enti pubblici agli enti, associazioni ed
e privati con o senza altre organizzazioni di cui personalità giuridica, all'articolo 4, quarto com- diversi dalle società, ma, del decreto del Presi-
aventi per oggetto esclusi- dente della Repubblica 26
vo o principale attività ottobre 1972, n. 633, non
commerciali o agricole soggetti passivi agli effet- nonché alle associazioni ti dell'imposta sul valore
costituite da persone aggiunto, in relazione agli fisiche per l'esercizio acquisti intracomunitari
in forma associata di arti effettuati.
e professioni; 2. La tassa per l'attribu- - tassa per l'attribuzione zione deve essere pagata
e annuale 250.000 prima della presentazione
b) ai soggetti diversi da della dichiarazione di ini- quelli indicati alla zio dell'attività; quella
lettera a): annuale nel termine stabili- - tassa per l'attribuzione to per la presentazione del- e annuale 100.000 la dichiarazione IVA relati- va all'anno solare preceden- te. Gli estremi dell'atte-
stazione di versamento della tassa per l'attribuzione e
di quella annuale devono es- sere indicati nelle rispet- tive dichiarazioni: in caso di esonero dall'obbligo di
presentazione della dichia- razione annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA
competente anche mediante
raccomandata nel termine
stabilito per la presenta-
zione della dichiarazione
stessa. Per la mancata indi- cazione degli estremi del-
l'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva
produzione della stessa si
applica la soprattassa in
misura pari a quella della
tassa.
3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dal-
l'anno solare successivo a
quello in cui è cessata
l'attività a condizione che la relativa dichiarazione
sia stata presentata entro
il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in
tale mese, entro il 31 gen- naio successivo.
4. Gli imprenditori, le
società e gli enti sono
esonerati dall'obbligo di
pagamento della tassa an-
nuale, a partire dall'anno
solare successivo a quello
in cui è stato adottato il relativo provvedimento giu- risdizionale o amministrati- vo, durante la procedura di fallimento, di concordato
preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di
amministrazione straordina- ria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95; per le società e
gli enti l'esonero compete
anche durante la liquidazio- ne ordinaria, a partire dal- l'anno solare successivo a
quello di nomina dei liqui- datori.

19

2. Le somme versate per l'anno 1992 in misura maggiore di quelle
stabilite dall'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I maggiori versamenti effettuati a titolo di tassa sulle
concessioni governative a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, rispetto al disposto del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, possono essere recuperati mediante compensazione all'atto del versamento della tassa dovuta per l'anno 1994.


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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "L'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:
a) per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila;
b) per le società a responsabilità limitata, lire quattrocentomila;
c) per le società di altro tipo, lire novantamila".