Costruzione ed esercizio dell’Acquedotto Pugliese e tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele
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Legge 26 giugno 1902, n. 245, Articolo 11

Articolo 11

Nel Regolamento sara' stabilito il prezzo massimo di vendita dell'acqua ai privati, proporzionato al grado d'importanza di ciascun Comune; e sara' determinata una tariffa speciale, a prezzo ridotto, per l'acqua delle fontanine gratuite, e per quella destinata ad usi igienici d'interesse generale, ed a qualunque servizio di pubbliche Amministrazioni, comprese le ferrovie.