Costruzione ed esercizio dell’Acquedotto Pugliese e tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele
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Legge 26 giugno 1902, n. 245, Articolo 7

Articolo 7

Il tempo, entro il quale l'Acquedotto dovra' essere costruito ed aperto all'esercizio, non sara' superiore di dieci anni, decorrenti dalla stipulazione dell'atto di concessione.

Il concessionario, a suo rischio e pericolo, e nei modi da stabilirsi nel Regolamento, provvedera' alla costruzione, alla manutenzione, alle riparazioni ordinarie e straordinarie e all'esercizio dell'Acquedotto; e saranno a suo carico tutte le spese relative, comprese quelle di espropriazione e di canalizzazione nell'interno dei Comuni.

Dovra' inoltre costruire a sue spese in ciascun Comune, in numero proporzionato agli abitanti e da prescriversi nel Regolamento, fontanine gratuite pel pubblico, restando in facoltà del Comune di disciplinarne l'uso, ed a suo carico il pagamento dell'acqua.

Le diramazioni dalle condutture stradali per portare l'acqua nelle case saranno a carico dei proprietari.