Legge 26 giugno 1902, n. 245, Articolo 4
Articolo 4
E' data ai Consigli provinciali di Foggia, Bari e Lecce la facoltà di ripartire fra i Comuni serviti dall'Acquedotto, nella rispettiva provincia, una quota non maggiore della metà del contributo provinciale.
Il riparto fra i Comuni è stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa; e sui reclami si pronuncia con provvedimento definitivo il Ministero dei Lavori Pubblici.
Contro questo provvedimento è ammesso soltanto il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale pronuncia anche nel merito.
La quota a carico dei Comuni deve inscriversi nelle spese obbligatorie dei bilanci comunali.