Costruzione ed esercizio dell’Acquedotto Pugliese e tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele
Menu

Legge 26 giugno 1902, n. 245, Articolo 4

Articolo 4

E' data ai Consigli provinciali di Foggia, Bari e Lecce la facoltà di ripartire fra i Comuni serviti dall'Acquedotto, nella rispettiva provincia, una quota non maggiore della metà del contributo provinciale.

Il riparto fra i Comuni è stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa; e sui reclami si pronuncia con provvedimento definitivo il Ministero dei Lavori Pubblici.

Contro questo provvedimento è ammesso soltanto il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale pronuncia anche nel merito.

La quota a carico dei Comuni deve inscriversi nelle spese obbligatorie dei bilanci comunali.