Costruzione ed esercizio dell’Acquedotto Pugliese e tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele
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Legge 26 giugno 1902, n. 245, Articolo 5

Articolo 5

La gara internazionale per la concessione dell'opera sara' bandita entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, e, a parità di condizioni, sara' preferita l'industria nazionale.

Il concorso dello Stato e delle provincie è stabilito in venticinque annualità, di cinque milioni ciascuna, da stanziarsi a' termini dell'articolo 3; e la concessione restera' aggiudicata alla Ditta che avra' proposta la maggiore riduzione di annualità.

Non saranno ammesse offerte di riduzione inferiori a un decimo di annualità.