Legge 26 giugno 1902, n. 245, Articolo 5
Articolo 5
La gara internazionale per la concessione dell'opera sara' bandita entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, e, a parità di condizioni, sara' preferita l'industria nazionale.
Il concorso dello Stato e delle provincie è stabilito in venticinque annualità, di cinque milioni ciascuna, da stanziarsi a' termini dell'articolo 3; e la concessione restera' aggiudicata alla Ditta che avra' proposta la maggiore riduzione di annualità.
Non saranno ammesse offerte di riduzione inferiori a un decimo di annualità.