Costruzione ed esercizio dell’Acquedotto Pugliese e tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele
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Legge 26 giugno 1902, n. 245, Articolo 14

Articolo 14

Il Comune di Calitri in provincia di Avellino e quelli di Lavello e di Matera in provincia di Potenza, e gli altri che ne facciano domanda, nei modi e termini da stabilirsi nel Regolamento, potranno ottenere dal Governo diramazioni da eseguirsi per metà a loro spesa, nel fine di derivare l'acqua necessaria ai rispettivi abitati, alle stesse condizioni dei Comuni di Puglia.

Il pagamento della spesa a carico dei Comuni sara' eseguito in venticinque annualità senza interessi.