Costruzione ed esercizio dell’Acquedotto Pugliese e tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele
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Legge 26 giugno 1902, n. 245, Articolo 20

Articolo 20

Il Governo del Re è autorizzato a prelevare dai residui del fondo di L. 1,000,000, di cui alla legge 5 maggio 1901, le somme necessarie per la gara internazionale stabilita all'articolo 2 e per le altre spese da erogarsi dallo Stato per l'attuazione della presente legge.