Legge 26 giugno 1902, n. 245, Articolo 20
Articolo 20
Il Governo del Re è autorizzato a prelevare dai residui del fondo di L. 1,000,000, di cui alla legge 5 maggio 1901, le somme necessarie per la gara internazionale stabilita all'articolo 2 e per le altre spese da erogarsi dallo Stato per l'attuazione della presente legge.