Legge 26 giugno 1902, n. 245, Articolo 2
Articolo 2
La costruzione, la manutenzione, le riparazioni ordinarie e straordinarie e l'esercizio dell'Acquedotto saranno concessi in unico appalto all'industria privata, mercé gara internazionale fra Ditte riconosciute idonee dal Ministero dei Lavori Pubblici.
La concessione avra' la durata di novant'anni, decorrenti dall'approvazione del collaudo definitivo dell'opera.
Lo Stato e le tre provincie concorreranno alla spesa, giusta l'articolo 5.