Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico
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Legge 22 maggio 1975, n. 152, Articolo 13

Articolo 13


Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:
"Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa".