Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico
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Legge 22 maggio 1975, n. 152, Articolo 29

Articolo 29


Contro il provvedimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente l'indiziato puo' proporre reclamo alla sezione istruttoria con le modalità previste per l'appello contro i provvedimenti del giudice istruttore.