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Legge 22 maggio 1975, n. 152, Articolo 31
Articolo 31
I reati previsti nell'articolo 27 sono di regola giudicati separatamente e la connessione prevista dall'articolo 45 del codice di procedura penale opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.