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Legge 22 maggio 1975, n. 152, Articolo 27
Articolo 27
Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello e compie frattanto esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato, dei quali non è possibile il rinvio.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il pretore ha comunque notizia di un reato previsto nel comma precedente.