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Legge 22 maggio 1975, n. 152, Articolo 9
Articolo 9
Il primo comma dell'articolo 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:
"Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo".