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Legge 22 maggio 1975, n. 152, Articolo 2
Articolo 2
Qualora la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, o sia comunque prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono; anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza; parimenti i termini processuali decorrono dalla data in cui l'imputato ed il difensore abbiano dichiarato di rinunziare alla sospensione dell'attività processuale.