Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico
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Legge 22 maggio 1975, n. 152, Articolo 17

Articolo 17


Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.
In deroga alla disposizione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente la connessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.