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			Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 170
Articolo 170
			
		
			Le disposizioni del secondo comma dell'art. 1473 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o l'impedimento del terzo ad accettare l'incarico si verificano dopo.