Menu
			
			Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 211
Articolo 211
			
		
			Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle società commerciali e delle società cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, nonché la trasformazione e la fusione delle società stesse sono regolate dalle nuove disposizioni.