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			Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 194
Articolo 194
			
		
			Le disposizioni degli articoli 2045, 2057 e 2058 del codice si applicano anche se i fatti da cui deriva la responsabilità del loro autore sono avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.