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			Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 35
Articolo 35
			
		
			Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni.
Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni.