Menu
			
			Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 7
Articolo 7
			
		
			Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.