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			Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 20
Articolo 20
			
		
			Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361.