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			Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 99
Articolo 99
			
		
			Le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese previsto dall'art. 2188 del codice saranno emanate con decreto reale.
Tale decreto stabilirà altresì la data di attuazione del registro delle imprese, nonché le condizioni per l’iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento.