Menu
			
			Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 93
Articolo 93
			
		
			L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.