Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150
Menu

Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, Articolo 11

Articolo 11
Organi

1. Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della corte di appello. Nella prima seduta il consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto,
. . .
tra i componenti togati, il segretario.