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Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, Articolo 11
Articolo 11
Organi
1. Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della corte di appello. Nella prima seduta il consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto,
. . .
tra i componenti togati, il segretario.