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Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, Articolo 16
Articolo 16
Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze
1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari
. . .
partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e).
2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 2007, N. 111
.