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			Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, Articolo 16
Articolo 16
			Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze
		
			
1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari 
. . .
 partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e).
2. 
COMMA ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 2007, N. 111
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