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Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, Articolo 9-bis
Articolo 9-bis
Quorum del consiglio giudiziario
1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.