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Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, Articolo 2
Articolo 2
Membri supplenti
1.
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
.
2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.