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Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, Articolo 5
Articolo 5
Durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
1. I componenti non di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione durano in carica quattro anni.
2. I componenti magistrati elettivi ed i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.
3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria.
4. Alla scadenza del quadriennio, cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo.
5. Finchè non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.