Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150
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Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, Articolo 13

Articolo 13
Durata in carica dei consigli giudiziari

1. I componenti non di diritto dei consigli giudiziari durano in carica quattro anni.
2. I componenti magistrati elettivi, i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale forense e dal consiglio regionale
ed i componenti rappresentanti dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari
del distretto non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.
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3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria.
4. Alla scadenza del quadriennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo.
5. Finchè non è insediato il nuovo consiglio giudiziario, continua a funzionare quello precedente.