Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150
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Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, Articolo 12-ter

Articolo 12-ter
Presentazione delle liste per la elezione dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma del consiglio giudiziario

1. Concorrono all'elezione dei magistrati onorari componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato puo' essere inserito in più di una lista.
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2. Ciascun elettore non puo' presentare più di una lista. Le firme di presentazione per le liste dei giudici onorari di pace sono autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato. Le firme di presentazione per le liste dei vice procuratori onorari sono autenticate dal procuratore della Repubblica del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.
3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati onorari di cui all'articolo 10, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.