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Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, Articolo 3
Articolo 3
Organi
1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione è presieduto dal primo presidente della Corte. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto,
. . .
, tra i componenti togati, il segretario ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attività e la ripartizione degli affari.
2. Alle spese connesse all'attività svolta dalla segreteria del Consiglio direttivo della Corte di cassazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la Corte di cassazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.