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			Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 104
Articolo 104
			Fruizione di beni culturali di proprietà privata
		
			
1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
 
a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne da' comunicazione 
 al comune e alla città metropolitana 
 nel cui territorio si trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.