Menu
			
			Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 153
Articolo 153
			Cartelli pubblicitari
		
			
1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 
 è vietata la posa in opera di cartelli o 
 altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente  , che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146. 
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 
è vietata la posa in opera di cartelli
 o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli
, previo parere favorevole  del soprintendente 
 sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.