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			Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 50
Articolo 50
			Distacco di beni culturali
		
			
1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli 
 ed altri elementi decorativi di edifici 
, esposti o non alla pubblica vista.
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.