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			Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 59
Articolo 59
			Denuncia di trasferimento
		
			
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o 
 , limitatamente ai beni mobili,
 la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. 
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni: 
 
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; 
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; 
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. 
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni. 
4. La denuncia contiene: 
 
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; 
b) i dati identificativi dei beni; 
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; 
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento; 
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo. 
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.