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			Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 158
Articolo 158
			Disposizioni regionali di attuazione
		
			
1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.