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			Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 106
Articolo 106
			Uso individuale di beni culturali
		
			
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. 
2. Per i beni in consegna al Ministero, il 
Ministero
 determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. 
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.