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			Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 97
Articolo 97
			Espropriazione per interesse archeologico
		
			
1. Il Ministero puo' procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.