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			Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 96
Articolo 96
			Espropriazione per fini strumentali
		
			
1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare 
 beni culturali immobili 
, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.